Finanziaria e Beni Culturali

La Stampa, al momento della presentazione da parte del Governo del disegno di legge finanziario 2002, dette ampio risalto all’art. 22 che prevedeva la possibilità per il Ministero dei beni e delle attività culturali di "concedere a soggetti privati l’intera gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali"; nel Convegno di Sorrento e su queste stesse pagine è stata peraltro delineata al riguardo la posizione di Archeoclub d’Italia, sostanzialmente favorevole ad un’apertura ai privati nel settore, purchè si tengano ben distinti ruoli e funzioni dei soggetti. Le modifiche introdotte in detto testo in sede parlamentare hanno portato ad una disposizione (art. 33 della legge 2012 2002 n. 448) parzialmente diversa e con qualche contraddizione. Alcune precisazioni sono pertanto necessarie. La nuova disposizione si inserisce nel contesto dell’art. 10, co 1, della legge 20101999 n. 368 che risulta ora il seguente: "Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può: a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni e società; bbis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico…" (è la lettera introdotta con la finanziaria). Anzitutto va premesso che il d.lgs 3131998 n. 112, pure citato dalla nuova norma, prevede, all’art. 150, che la gestione di una serie di beni culturali (da individuare ad opera di una Commissione paritetica) va trasferita alle Regioni, Province o Comuni, secondo il principio di sussidiarietà; questa disposizione rimane pienamente valida ed anzi risulta rafforzata dalle modifiche costituzionali di cui alla legge 18102001 n. 3. Lo stesso d.lgs. n.112 individua (art. 152) le attività rientranti tra le funzioni e i compiti di valorizzazione: tra queste compaiono il miglioramento della conservazione fisica, della sicurezza, integrità e valore dei beni, il miglioramento dell’accesso, la funzione agevolata e tante altre che tutte presuppongono il possesso dei beni stessi; preliminare comunque a qualsiasi attività di valorizzazione è una qualche forma di cooperazione strutturale e funzionale tra Stato, Regioni e enti locali, sinchè la formula (contenuta nella lett. bbis in esame) "soggetti diversi da quelli statali" deve essere intesa come riguardante quei soggetti non rientranti nel comparto pubblico istituzionale (Stato, Regioni, enti locali). Per converso il co. 2 dell’art. 10 della legge n. 368/1999 prevede il conferimento dei beni culturali da parte del Ministero soltanto in caso di partecipazione ad associazioni, fondazioni e società, con la limitazione che in caso d’estinzione del soggetto, i beni conferiti in uso ritornano nella disponibilità del Ministero stesso. Nella lett. bbis, invece, si adopera una formula simile, ma si precisa che il conferimento è "in gestione" con la conseguenza che il giro di parole scaturito dal dibattito parlamentare, sotto la spinta emotiva di chi riteneva eccessiva o controproducente la concessione dell’intera gestione, di fatto non ha cambiato nulla (o quasi) perché il possesso dei beni passa, nella fattispecie comunque ai soggetti privati, come è confermato dalla sommaria indicazione dei contenuti del regolamento, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni (formula che si spiegherebbe se il possesso non fosse trasferito); comunque già l’offerta deve contenere, in sede di gara, indicazioni sulle prestazioni in vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni; del pari, che senso avrebbe la definizione nel regolamento dei rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari in ordine ai restauri e all’ordinaria manutenzione dei beni stessi? E a che servirebbero le garanzie, le regole e i criteri per il reclutamento del personale, secondo le necessarie diverse professionalità? Si tratta di cautele tutte strettamente legate al possesso e al potere d’intervento sui beni conferiti da parte del concessionario. Come già sottolineato in altra occasione, il vero nodo della questione è proprio il regolamento per la corretta attuazione della norma, tant’è che Archeoclub d’Italia ha, nel documento votato a conclusione del Convegno di Sorrento, chiesto al Ministro l’istituzione di un tavolo di confronto sulle varie importanti questioni sul tappeto, con la partecipazione proprio all’elaborazione di tale provvedimento. Si è detto che dal testo governativo a quello definitivamente approvato non sembra cambiato nulla o quasi: in verità rimane il dubbio che la formula "patrimonio artistico" in luogo di beni culturali porti a restringere il campo d’applicazione della norma alle sole "cose immobili e mobili che presentano interesse artistico" di cui alla prima parte della lett. a dell’art. 2 co. 1, del d.lgs 2910 1999 n. 490 e a qualche altra norma che attribuisce ai beni caratteristiche e valenze plurime, come la successiva lett. f, con esclusione di quelle soltanto storiche, archeologiche, antropologiche. La circostanza che nelle specificazioni successive si parli genericamente di beni o di beni culturali o museo non sembra poter spostare i termini della questione, mentre l’uso della parola "siti", che nell’art. 99 del d.lgs. n. 490 indica specificamente le aree archeologiche (e per estensione i parchi archeologici), potrebbe far pensare ad un lapsus del legislatore. Si avrà il coraggio, forzando anche qualche vincolo formale in sede di emanazione del regolamento ministeriale (art. 17, co 3, della legge n. 400/1988) di mettere ordine e ridurre ad unità una materia senz’altro complessa, ma che per certo non ha bisogno né di improvvisatori, né d’improvvisazioni di nessun genere?   

Gabriele Troilo