PARCHI ARCHEOLOGICI

 

PARCHI SENZA ANIMA

di Walter Mazzitti

Negli ultimi trent’anni aree archeologiche di straordinaria importanza hanno patito gli effetti del dilagante abusivismo edilizio e di interventi scriteriati che ne hanno inesorabilmente compromesso un’adeguata conservazione. È il caso per esempio della Valle dei Templi di Agrigento o anche di Pompei ed Ercolano, stretti nella morsa delle città abitate, oppure del teatro di Segesta squarciato dall’autostrada. Ma è anche il caso delle migliaia di piccole e grandi aree di non minore importanza che costituiscono l’ossatura dello straordinario patrimonio archeologico del paese e che devono essere urgentemente sottratte agli scavi clandestini, allo stato di abbandono e al degrado.

A tutt’oggi malgrado l’encomiabile impegno dei soprintendenti, l’azione di tutela non è sostanzialmente riuscita a svilupparsi oltre il livello delle singole imposizioni di vincolo.

Le restrizioni imposte su un’area ricca di presenze archeologiche, o anche solo potenzialmente interessata nel sottosuolo da testimonianze tutelabili, hanno finalità diverse e limitate rispetto a quelle più ampie che sono richieste dal parco archeologico. Se da un lato il vincolo impone ai privati una serie di autorizzazioni prima di effettuare opere che possano danneggiare i beni, dall’altro questo non è di per sè sufficiente a qualificare l’area interessata per il suo aspetto esteriore e per la sua utilizzazione rispetto a qualsiasi altro terreno.

Neppure le iniziative "mirate" di tutela fino ad oggi adottate dal legislatore per alcune zone del paese (ad esempio la Valle dei Templi per la quale vige una legge speciale) sembrano state sufficienti a definire un modello di parco archeologico.

La legge in pratica dice quello che "non si può fare", per non danneggiare il patrimonio archeologico. Mentre più opportunamente dovrebbe precisare "cosa si deve fare" per la costituzione di un luogo nel quale i beni della cultura ivi presenti (naturalistici e umani) si fondano e si pongano a disposizione del cittadino. Occorre insomma qualificare in ambito legislativo la definizione di parco archeologico: dall’individuazione del sito, alla progettazione, al restauro, e così via.

Il motivo della indeterminatezza di questa definizione è probabilmente da ricondurre al fatto che la legge fondamentale che tutela i beni archeologici, la 1089 del 1939, è cosa distinta e separata dalla legge che tutela le bellezze naturali e ambientali, la 1497 dello stesso anno. Per cui i parchi rientrano nella prima, quando abbiano valore artistico storico, ma sono tutelati con gli strumenti della seconda, quando la loro rilevanza sia di valenza più propriamente ambientale o naturale. Allo stato attuale, avendo scelto a suo tempo il legislatore due differenti strumenti per la tutela e valorizzazione dei diversi aspetti, risulta pressoché impossibile ricondurre il tutto a unità se non attraverso una modifica legislativa.

Vero è che molte Regioni hanno proceduto su questa strada in maniera autonoma.Esse hanno in effetti utilizzato la propria competenza nella materia (protezione della natura, riserve e parchi naturali) derivata dalla delega di funzioni di cui all’articolo 83 del Dpr 24 luglio 1977 n. 616, per istituire parchi aggettivati con il termine archeologico, ma pur sempre, sotto il profilo giuridico, ricadenti nella categoria dei parchi naturali. Tuttavia la difficoltà non è stata superata dalla buona volontà legislativa delle Regioni, poiché permane il problema di fondo: i beni culturali sono tutelati direttamente dallo Stato in base a uno strumento giuridico preciso (la citata legge 1089) mentre i beni ambientali sono di competenza delle Regioni principalmente (attraverso la Legge 1494 e la Legge Galasso) e infine la tutela e l’assetto del territorio spettano ai Comuni.Ciò crea non solo inevitabili conflitti di competenza o di natura burocratica, ma anche di natura politica e culturale. E infatti quasi sempre emerge in ambito locale il contrasto tra l’interesse delle Soprintendenze a una tutela rigorosa del bene archeologico e quello delle Regioni ad ampliare sempre più la fruibilità da parte dei cittadini . Mentre spesso l’interesse dei Comuni si è dimostrato quello di ignorare ed evitare i vincoli di qualsiasi natura esistenti sui rispettivi territori.

Tornando al tema della definizione di parco archeologico va segnalato che questo termine ricorre in effetti in un testo normativo, e precisamente nel decreto ministeriale 13 aprile 1993 che disciplina l’apertura al pubblico di monumenti, musei e strutture similari. Questo è però l’unico testo nel quale ufficialmente si nominano e si disciplinano (sia pure limitatamente agli orari di apertura) i parchi archeologici, accomunandoli genericamente alle aree archeologiche (cioè quelle recintate e di proprietà demaniale nelle quali siano stati effettuati scavi) di ampia estensione e in cui i beni archeologici siano frammisti ad elementi naturali.Tuttavia nel citato decreto ministeriale il termine non indica un preciso strumento di fruizione culturale dotato di caratteristiche proprie. Il parco archeologico è stato oggetto di una più precisa definizione nell’ambito del Piano Nazionale per l’Archeologia, anche se largamente insufficiente a soddisfare le esigenze di tutela e fruizione.

Se è questa la situazione attuale quali sono gli obiettivi di una riforma legislativa? Se lo scopo del parco archeologico, come si è detto, è quello di porre a disposizione del cittadino un bene culturale da conoscere e da godere occorre in primo luogo non pretendere che debbano necessariamente essere compresi i due elementi della bellezza naturale e del bene archeologico. Che ciò, di fatto, avvenga nella maggioranza dei casi e renda ancora più godibile la zona, è del tutto casuale. Ciò che conta dal punto di vista archeologico è che la zona possegga un interesse, che si sostanzia nella sicura presenza nel sottosuolo di beni diffusi in un’area di una certa consistenza, e che tali beni siano stati almeno in parte recuperati, in modo da renderli fruibili attraverso una visione ragionata degli stessi.

Il parco, dunque, consisterà nella zona individuata nella quale l’interesse archeologico sia ovviamente oggetto di tutela, ma soprattutto che quest’ultima si estenda alla potenzialità archeologica del sito, nella prospettiva di un ampliamento degli scavi e quindi della fruizione del pubblico.

E infatti lo strumento di tutela di aree archeologicamente interessanti appartenenti a privati è già esistente (come si è accennato) ed opera sostanzialmente attraverso le limitazioni alle attività edilizie, ma lo stesso strumento tuttavia non è finalizzato alla valorizzazione della potenzialità archeologica delle singole località.L’obiettivo che ci si accontenta di raggiungere è in sintesi il seguente: che tutto rimanga com’è attualmente, ma se proprio si deve intervenire sul terreno per un qualche motivo, lo si faccia con i vincoli, le cautele e le autorizzazioni del caso.

Lo strumento del parco archeologico non può che portare a soluzioni radicalmente diverse: deve cioè, al momento, rendere fruibile una zona archeologica e in futuro secondo un piano di valorizzazione e ampliamento delle ricerche che mirino a completare il quadro storico della zona. Proprio in questa direzione si è parzialmente mosso, a suo tempo, il Piano Nazionale per l’Archeologia, elaborato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, che, quanto meno, ha cercato di individuare alcune caratteristiche del parco archeologico, ovvero la presenza di attrezzature che facilitino la lettura dei beni archeologici attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici adeguati, la presenza di impianti di sicurezza e tutela dei beni e delle persone. Il parco archeologico diventa in tal modo un museo all’aperto. Da tale iniziativa ha poi preso le mosse il lavoro di un’apposita Commissione ministeriale la quale, però, non ha ancora elaborato un documento conclusivo.

Per quanto l’impostazione ora citata non contenga particolari controindicazioni, occorre pur riconoscere che essa non sembra esaustiva di un moderno concetto di parco archeologico, essendo del tutto assente la prospettiva di pianificazione dello sviluppo e della promozione del sito. In verità la definizione data dal Piano nazionale riduce il parco archeologico a una specie dell’area archeologica, dando a intendere che l’unica differenza consista nella presenza di quei percorsi attrezzati e itinerari ragionati o sussidi didattici, nonché di misure di sicurezza che da sole evidenzino la diversità qualitativa. E ciò è ancora più evidente nel riferimento al museo all’aperto che segna quasi una sorta di corrispondenza tra parco-area e museo-antiquarium. Anzi, proprio il riferimento al museo all’aperto è ancorato a un concetto statico.

Viceversa il parco deve essere inteso quale unità dinamica, nel doppio senso di tendere a una sempre maggiore attualizzazione delle potenzialità archeologiche e di interagire con le potenzialità culturali della zona. Ciò significa che da un lato lo strumento deve permettere di proseguire nelle attività di ricerca scientifica e di promozione senza incontrare ostacoli di natura burocratica o di conflitto di interessi, dall’altro che la legge deve essere accompagnata da strumenti di finanziamento adeguati a una pianificazione degli interventi.

Lo strumento giuridico, quindi, deve essere in grado di consentire una serie di azioni unitarie caratterizzate da un’unica finalità progettuale che sia destinata ad esaurirsi anche in un arco temporale lunghissimo, ma che sia comunque improntata da una visione globale del risultato finale. In questa ottica potrebbe essere risolutivo il ricorso a una Autorità del parco dotata, nel perimetro stesso, di tutti i poteri vincolistici, autorizzatori e urbanistici prevalenti sugli analoghi poteri degli enti locali. Non sfugge che la creazione di un parco archeologico che interessi aree private costituisce sia elemento di contrazione della libertà privata sia elemento di conflitto sociale proprio con le comunità locali. Il fenomeno è stato fin troppo conosciuto con l’esperienza dei parchi naturalistici, nazionali e regionali.Va anche detto con chiarezza che un parco archeologico che si limiti all’estensione appartenente al demanio o al patrimonio pubblico, non può che essere, culturalmente e scientificamente, dimezzato, salvo casi particolari. Sarà infatti ben difficile che l’interesse archeologico si limiti alla ristretta area ove sono stati scoperti reperti interessanti e a una zona immediatamente limitrofa quando, più probabilmente, la presenza del bene è sintomo di una localizzazione storica di più ampia portata che certamente si estende al di là dei limiti in quel momento definibili.

Quella che può condurre alla creazione di un parco di tal genere è questione eminentemente politica, ovvero di scelte generali sulla gestione del territorio, e non tecnica mentre è sempre certamente possibile limitarsi ad istituire parchi o, meglio, aree di tutela coincidenti strettamente con i siti archeologici e, al massimo, con una piccola area di rispetto. Ma è altrettanto evidente che in tal caso risulta gravemente compromessa la stessa visione programmatoria d’insieme nonché le possibilità di ritorno economico dalla creazione del parco.

Potrà apparire paradossale, ma la maggiore estensione di un parco archeologico se da un lato può sembrare di disturbo alle attività economiche locali (o almeno ad alcune categorie di esse), dall’altro è invece garanzia di un ampio sviluppo di attività economiche alternative, legate alla presenza del parco stesso (un esempio illuminante: quello del Parco Nazionale d’Abruzzo che prima era avversato dalle popolazioni contadine del luogo e oggi è ritenuto indispensabile al loro sviluppo).

All’evidenza occorre una chiarezza di pianificazione strategica e un’unità di programmazione operativa e gestionale senza le quali gli interessi particolaristici non segnerebbero che il fallimento dell’operazione.

da Antiqua n.5-6/1997