PARCHI ARCHEOLOGICI |
| PARCHI ARCHEOLOGICI, LUCI E OMBRE di Claudio Zucchelli Una complicata vicenda di successioni di leggi nel tempo (relative alle competenze della Corte dei Conti in tema di registrazione degli atti amministrativi) hanno fatto sì, che i provvedimenti dell’assessorato regionale ai beni culturali con i quali venivano istituiti i parchi regionali archeologici (a disposizione dei quali erano stati stanziati 10 miliardi) non siano stati resi esecutivi nei termini previsti dalla contabilità pubblica, per cui le somme sono "andate in economia", come si dice in gergo tecnico, cioé a dire si sono perdute e non sono più disponibili. L’iniziativa dovrebbe quindi essere rifinanziata. Poco male, in quanto la Regione può benissimo rifinanziare le opere negli anni a venire avendo in verità, una grande disponibilità di fondi, ma da un punto di vista operativo la vicenda ha avuto il risultato negativo di bloccare del tutto in Sicilia, la istituzione dei parchi, di strumenti cioè idonei non solo a tutelare le aree archeologiche ma anche in grado di valorizzarle e renderle produttive anche sul piano economico. La vicenda, che si inserisce nella grottesca storia delle riforme strutturali volute in questi ultimi anni da chi non possedeva una vera e solida cultura della amministrazione, è emblematica di un Paese che non riesce a funzionare, ma, almeno questa volta, non può essere addebitata alla Regione che è rimasta essa stessa vittima della insipienza riformatrice di pochi. Quale addebito, comunque, deve portarci anche la Regione, ma più sotto il profilo concettuale della legge sui parchi che sotto quello operativo, come si è detto condizionato da evenienze esterne. La legge sui parchi del 1993, infatti, chiara ed esauriente nelle finalità generali, non è altrettanto negli obbiettivi concreti, lasciando così in sospeso le domande fondamentali, vale a dire: come gestire un parco archeologico, quali obbiettivi concreti perseguire attraverso l’ente parco. Occorre dare atto della presenza, nella legge, di disposizioni ben congegnate ed opportune quali: l’acquisizione al demanio regionale dell’area del parco vera e propria e di quelle di rispetto circostanti; la previsione di un’area di controllo perimetrale ove la Soprintendenza stessa prescrive distanze e misure per le costruzioni mediante provvedimenti che costituiscono ex lege integrazioni dei piani regolatori e, se in difformità varianti agli stessi (sovrapponendosi così agli interessi comunali spesso in contrasto con le finalità di tutela dei Beni Culturali). Carente appare invece la normativa in relazione a punti pure qualificanti dell’intervento. In primo luogo la praticamente nulla autonomia del parco. Mentre è prevista una figura di direttore, esplicitamente si riserva la gestione del parco all’assessorato, attraverso le soprintendenza che operano con personale regionali appositamente assunto. Sembrerebbe di comprendere quindi che il parco si strutturi quale strumento-organo della Soprintendenza, totalmente privo di proprie competenze e soprattutto di autonomia decisionale in ordine alla gestione dei beni culturali ricompresi nel perimetro. I poteri riconosciuti al direttore, così come emergono dalla elencazione proposta dal comma 11 dell’articolo 107 della legge, sono solo quelli di direzione, impulso e coordinamento della ricerca scientifica, adozione di non meglio specificato provvedimenti di competenza del parco o attribuiti per delega dal soprintendente. Resta la domanda principale: quali siano questi poteri del parco cui corrisponderebbero provvedimenti del direttore, ed ancora quelle, più fondamentali, come il parco possa provvedere alla gestione dei beni culturali e delle attività collaterali (servizio aggiuntivi etc.) quando la gestione stessa, per definizione è in mano all’assessorato che la esercita mediante la soprintendenza. Ma ancora ci chiediamo cosa intenda il legislatore regionale per gestione. La definizione che oggi ne dà l’articolo 148 del decreto legislativo 112 del 1999 (ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione) opera anche per la legislazione regionale, ma all’evidenza questo tipo di attività mal si concilia con la struttura burocratica di un organo come la soprintendenza, tanto che, in sede nazionale, il nuovo corso della gestione si affianca alla previsione di soprintendenze statali, dotate di autonomia contabile ed operativa, autonomia che può essere concessa altresì a musei, biblioteche ed altre istituzioni locali. Mentre in sede nazionale si cerca di creare organi periferici sempre più simili ad enti autonomi e sempre meno uguali alle vecchie Soprintendenze, la legge regionale sembra percorrere la strada esattamente inversa. L’organizzazione di risorse umane e materiali, infatti, non va intesa solo come riferita ai mezzi propri della pubblica amministrazione, cioé in sostanza a quella attività che nasce e si sviluppa all’interno delle competenze e dei compiti dell’ufficio periferico, ma va intesa come organizzazione anche delle risorse esterne, in particolare di imprenditori privati, spinti ad investire nel bene culturale ed in attività ed esso legate e da esso incentivate. Vi è poi da dire che il richiamo contenuto nell’elencazione dei poteri direttoriali al coordinamento dei servizi assegnati, sembra alludere alla categoria dei cosiddetti servizi aggiuntivi previsti dalla legge Ronchey. Orbene, è una ottima cosa istituire tali servizi, ma sarebbe esiziale se si pensasse di esaurire in essi la gestione del bene culturale costituito dal parco archeologico e da tutte le evidenze culturali in esso contenute, che sono sicuramente archeologiche, ma anche ambientali, architettoniche etc. In conclusione, la legge, così come è strutturata sembra scontare una approssimazione su questi temi che nel 1993 per la verità era assai diffusa non solo in Sicilia, ma su tutto il territorio nazionale e particolarmente in ambito ministeriale. È del tutto assente (anche se dichiarata programmaticamente nelle finalità generali) una modalità di collegamento con la realtà produttiva locale, collegamento che solo una forte autonomia della struttura del parco può promuovere, permettendo la stipulazione di protocolli d’intesa, patti d’area, accordi, consortili e di tutti gli altri variegati strumenti che mirano, in sostanza, a creare attorno al bene culturale una rete di interventi pubblici e privati che, prendendo spunto ed occasione dalla esistenza del bene culturale e dalla domanda di fruizione, forniscono servizi (non solo quelli della legge Ronchey), strutture, utilità a livello imprenditoriale anche per favorire lo sviluppo economico delle zone interessate. A tal proposito, non va dimenticata l’esperienza dei parchi naturali nei cui confronti l’ostilità delle popolazioni locali si è trasformata in difesa ad oltranza solo quando il parco stesso è divenuto occasione per la creazione di attività imprenditoriali, che hanno portato ricchezza alle stesse popolazioni. Allo stato attuale, imporre un vincolo di parco senza prevedere contestualmente una autorità che possa promuovere con i privati la elaborazione di un ampio piano di attività produttive di contorno, vuol dire destinare l’iniziativa al fallimento sicuro. Rimangono quindi le due domande fondamentali cui si accennava: come gestire il parco e verso quali obbiettivi concreti, cui la legge non fornisce risposta, anzi creando una situazione organizzativa tendenzialmente negativa nei confronti di una moderna gestione. Al di là dell’infortunio contabile cui si è fatto cenno in apertura, la circostanza che anche negli anni seguenti, la istituzione dei parchi non sia stata finanziata e realizzata la dice molto lunga sulla effettiva utilità e fattibilità della operazione. La prossima assegnazione degli appalti per i servizi aggiuntivi nei vari siti culturali, che è ormai alle porte, costituirà senza meno un fatto positivo di cui va dato atto all’assessorato, ma se essa non andrà di pari passo con una diversa visione del parco archeologico e con una diversa filosofia di coinvolgimento degli imprenditori privati, rischierà di essere una semplice fornitura di caffé e panini nei pressi dei siti archeologici, per altro destinata a fallire (in senso tecnico) a breve distanza di tempo per la mancanza stessa della domanda di servizio che può essere garantita solo da una efficiente gestione dei flussi turistici, i quali, a loro volta, necessitano di una pianificazione complessiva a livello locale che coinvolga gli enti locali, ma sopratutto gli imprenditori. da Antiqua "speciale Sicilia" n.ro 3-4-5/1999 |