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Archeoclub d'Italia

UNA STORICA INTESA

 

CONVENZIONE TIPO

 

Il Ministero per i beni e le attività culturali

e l’Associazione ............................................

 

Premesso che:

– la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato, di seguito denominata "legge quadro", valorizza il volontariato associato come espressione "di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;

– il decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con la legge 14 gennaio 1993, n. 4, prevede che il Ministero per i Beni Culturali può stipulare con le Organizzazioni di Volontariato, aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all’art. 7 della legge quadro;

considerato che l’Amministrazione ha sentito, in data ........., le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma uno dell’art. 3 del predetto decreto legge n. 433/1993;

convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE

 

Articolo 1 (premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

 

Articolo 2 (contenuto della convenzione)

L’Associazione, costituita conformemente al disposto dell’art. 3, comma 3, della legge quadro ed iscritta al ......... nel registro generale regionale del Volontariato, s’impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 3, 4 e 5 e secondo il programma allegato alla presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 3 (assicurazione e rimborso spese)

L’Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti della copertura assicurativa prevista dall’art.4 della legge quadro, in relazione all’esercizio delle attività di cui al presente atto.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell’Amministrazione mediante un contributo all’Associazione pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa.

L’Amministrazione s’impegna altresì a rimborsare, in modo forfettario, le spese sostenute per l’attività e il funzionamento dell’associazione nell’espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come previsto dall’art.5 della legge quadro.

 

Articolo 4 (Ambiti dell’attività)

L’attività d’intervento degli operatori volontari, fatte salve le finalità di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 433/1992, citato in premessa, riguarderà: l’assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle aree archeologiche e delle sale espositive, accoglienza e informazioni al pubblico, attività didattiche finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico-storico, supporto alla sistemazione degli archivi fotografici, di materiali archeologici e delle schede tecniche nonché accesionamento, posizione, inventariazione e catalogazione di materiale librario e archivistico, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito, fotoriproduzione ed ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici.

Nello svolgimento di tali attività il numero degli operatori volontari non potrà superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi).

 

Articolo 5 (Procedure di svolgimento dell’attività)

Gli operatori volontari, nell’esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte.

Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. Gli operatori in ogni caso sono tenuti al rispetto e all’ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell’organizzazione di volontariato.

Per l’attività didattica è demandato alla Direzione delle singole strutture l’articolazione del programma da concordare con l’Associazione

 

Articolo 6 (luogo dell’esecuzione)

Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi di seguito specificate con l’impiego dei volontari indicati nell’allegato A:

 

Sedi

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 

Resta facoltà dell’Amministrazione concordare con l’Associazione una diversa articolazione del servizio tra le sedi indicate, in caso di comprovata necessità.

Articolo 7 (natura del rapporto)

Gli operatori volontari svolgono l’attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e personale nè a loro nè all’Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione, fatti salvi i rimborsi spesa di cui al precedente art. 3.

Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nel progetto presentato, allegato alla presente convenzione, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall’Associazione medesima.

L’Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, le attività ed i servizi, che dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Tali piani saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti.

L’attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente.

Ai dipendenti dell’amministrazione dei beni culturali non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

 

Articolo 8 (rilascio attestati)

L’Amministrazione s’impegna a rilasciare, a richiesta dell’Associazione, attestati relativi all’attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività diano luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, debba essere specificatamente indicato il contributo dei singoli operatori e dell’Associazione cui fanno capo.

 

Articolo 9 (professionalità dei volontari)

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione sarà condotto, con la supervisione dell’incaricato dell’Amministrazione, da operatori volontari designati dall’Associazione che s’impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali essi devono operare.

Gli operatori volontari non devono avere subito condanne per delitto non colposo nè avere procedimenti penali in corso per analoghi reati.

 

Articolo 10 (tesserino di riconoscimento)

L’Amministrazione provvederà, per ogni operatore utilizzato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Operatore volontario per la valorizzazione del patrimonio artistico", al fine di consentire, nell’esercizio delle funzioni, un’immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell’Associazione deve comunicare all’Amministrazione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione.

 

Art. 11 (norme di comportamento)

Gli operatori volontari sono tenuti, nell’espletare l’attività disciplinata dalla presente convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati civili dello Stato.

L’Associazione è tenuta a garantire l’idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti particolarmente in relazione all’attività che comporta contatto con il pubblico, nonchè la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell’utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito all’amministrazione.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, e non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali nè utilizzare il telefono, se non per necessità.

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione d’emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio.

Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra i funzionari responsabili dell’Amministrazione ed il coordinatore dell’Associazione.

Nel caso d’accertare violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l’amministrazione provvederà all’immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all’operatore interessato.

 

Articolo 12 (attività di vigilanza)

L’Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l’effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l’efficacia delle prestazioni previste.

I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dell’Associazione per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

 

Articolo 13 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 dalla data di sottoscrizione e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.